Intervista con l’Ing. Giovanni Fiaccadori per conoscere il Credito d’Imposta 2020 per l’acquisto di beni strumentali
by studiobase
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martedì, 14 Gennaio 2020
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Published in Digital Transformation & Industry 4.0, incentivi fiscali, PMI, Software
L’Ing. Giovanni Fiaccadori è consulente free-lance ed Innovation Manager iscritto all’albo del MiSE. Dopo una lunga esperienza aziendale si è formato su Industry 4.0 presso il Fraunhofer Institute di Stoccarda. Supporta le aziende nei progetti di ottimizzazione dei processi aziendali con l’applicazione dei metodi di Lean Production, e Industry 4.0 e nella predisposizione di perizie tecniche connesse con i benefici fiscali dell’iperammortamento e del credito d’imposta.
Buongiorno Giovanni, ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito per una breve intervista.
Con te oggi vorremmo approfondire un poco le novità per gli incentivi fiscali di cui possono avvalersi le aziende che hanno acquistato dei beni strumentali, ossia le misure dell’iperammortamento.
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Grazie a voi. Innanzitutto direi che parlare di iperammortamento per beni industry 4.0 è possibile solo fino a dicembre 2020 per gli investimenti iniziati nel 2019, di cui è stato pagato il 20% di anticipo entro il 31/12/2019. Dal 1 gennaio 2020 dobbiamo parlare di credito di imposta sull’acquisto di beni strumentali e software appartenenti alla tipologia Industry 4.0 come da tabelle A e B allegate alla legge 232 del 2016
Si tratta quindi di una misura che sembra voler agevolare le aziende, e soprattutto le PMI, nel processo di digitalizzazione e trasformazione tecnologica.
Potresti approfondire quali sono i punti salienti che sono stati modificati rispetto agli anni precedenti, quando si parlava di iperammortamento?
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Oltre alla possibilità di fruire dell’incentivo sul software indipendentemente dall’acquisto di un bene materiale 4.0, ci sono altre importanti novità che le aziende devono sapere da subito, ma delle quali ancora non sono stati forniti gli strumenti da parte del MISE. Facciamo un sommario elenco:
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L’iperammortamento si trasforma in credito di imposta e quindi non è più legato all’ammortamento civilistico del bene e al bilancio aziendale.
La distribuzione di questo credito è divisa in 5 anni per i beni strumentali e 3 anni per i software. Questo meccanismo ha il vantaggio che può essere applicato anche ad aziende che non sono in utile e può essere utilizzato già dal 1 gennaio dell’anno successivo all’investimento (o interconnessione per i beni industry 4.0), riducendo di parecchi mesi la fruizione del beneficio.
se nel 2020 l’investimento ha generato un credito di imposta di 10.000€ già a gennaio 2021 questo credito può essere utilizzato in compensazione di altre imposte, senza presentare dichiarazione dalla quale far emergere il credito.
Un altro importante vantaggio riguarda i soggetti che hanno imposte da pagare ma che non hanno utile di esercizio: con l’iperammortamento non avrebbero avuto nessun beneficio, con il credito di imposta potranno comunque utilizzare l’imposta a credito. -
Gli importi sono stati modificati. Si sono tutti ridotti a meno del beneficio sui beni software. Di seguito, ho reso disponibile una la tabella sintetica riassuntiva.
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La perizia da parte di un perito o ingegnere iscritto all’albo o attestazione da parte di un ente certificatore è diventata obbligatoria per investimenti sopra i 300.000 euro.
Non credo che questa modifica comporti problemi: è ormai prassi comune da parte degli imprenditori affidare a professionisti l’incarico della documentazione e della perizia sia per motivi pratici di tempo e competenze sia per evitare di incorrere in sanzioni penali. -
Documenti di fatturazione. Ci sono importanti novità che si devono sapere da subito:
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La prima è che le fatture degli investimenti industry 4.0 devono riportare gli estremi della legge alla quale si fa riferimento per ricevere il credito di imposta. Non c’è ancora nessun modello autenticato, ma credo che sia sufficiente una frase in fattura tipo “bene acquistato per usufruire delle agevolazioni fiscali previste nella LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160. Commi 184-197 e in particolare commi 189 e 190, conforme alla legge n.232 del2016 in particolare agli allegati A e B”
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La seconda, e più importante, è che anche le fatture dei beni strumentali semplici necessitano dei riferimenti di legge.
Fino al 2019 si portavano le fatture al commercialista e insieme si decideva cosa era superammortizzabile o meno. Ora invece dovranno, all’atto dell’acquisto, fare indicare dal venditore in fattura i riferimenti di legge. La cosa presenta molte difficoltà pratiche a partire dalla conoscenza se l’investimento può usufruire del credito d’imposta, agli acquisti on line (non sempre è possibile interagire con il venditore con richieste di questo tipo). È importante DA SUBITO fare indicare i riferimenti di legge sulle fatture. La frase da mettere sarà del tipo “bene acquistato per usufruire delle agevolazioni fiscali previste nella LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160. Commi 184-197 e in particolare comma 188”.
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Comunicazione al MiSE: per i beni industry 4.0, è necessaria una comunicazione da inviare al MISE.
Forma modalità e contenuti saranno resi noti dal MiSE entro febbraio, per cui dobbiamo solo aspettare per sapere come adempiere a questa ulteriore richiesta burocratica.
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Cosa significa fare una perizia tecnica?
Potresti dettagliare un poco meglio quali sono le cose da far fare, come azienda, e spiegare un poco il processo del tuo lavoro?
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Il processo di perizia si compone di 2 fasi: Analisi tecnica e Perizia tecnica.
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L’analisi tecnica è la fase più complessa che comporta da parte del perito il comprendere come funziona l’azienda e il bene che dovrà essere analizzato.
Solitamente il processo si divide in 3 fasi:-
Una prima visita in azienda per prendere visione dell’azienda, dei suoi sistemi di produzione e del livello di informatizzazione. Se l’investimento è ancora nella fase di decisione vengono date una serie di specifiche da rispettare per avere una ottimizzazione dell’impianto rispetto alle richieste di legge. Alla fine della prima visita di preanalisi, se l’impianto che verrà acquistato (o che è già stato acquistato) può ricadere nella normativa della legge 232 del 2016, viene rilasciato una lista di documenti che l’azienda deve far pervenire al perito.
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Una volta acquisiti i documenti, il perito prepara una pre-relazione di analisi in previsione della visita ispettiva finale.
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Visita ispettiva finale dove il perito verifica che la documentazione inviata è rispondente alla realtà, raccoglie le documentazioni mancati alla completa stesura dell’analisi tecnica e soprattutto verifica le interconnessioni.
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Completa l’analisi tecnica e la invia per raccomandata o PEC o la consegna direttamente all’azienda.
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Terminata l’analisi tecnica il perito prepara la perizia giurata e la porta in tribunale (o da un notaio) per essere registrata; inoltre la invia o la porta all’azienda perché rimanga agli atti e sia allegata in bilancio.
Quali sono le maggiori problematiche che ti è capitato di avere con precedenti perizie e quali consigli ti sentiresti di dare a chi intende affrontare prossimamente la spesa di un nuovo bene strumentale all’impresa, materiale o immateriale?
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La difficoltà più grande che ho incontrato è stato nelle aziende poco strutturate che pensavano che acquistando un bene supertecnologico avrebbero potuto avere dei vantaggi fiscali. Purtroppo (o per fortuna) non è così.
L’azienda deve avere una struttura tecnologica ed informatica con un ottimo livello di integrazione automatizzato tra le varie funzioni aziendali. Ho detto anche “per fortuna”, perché questa opportunità di risparmio fiscale ha “obbligato” imprenditori restii a cambiare l’organizzazione aziendale ad investire in direzione 4.0 ottenendo vantaggi organizzativi. La frase che mi sono sentito dire con maggior piacere è stata “ma lei con questa certificazione ci sta cambiando tutto” …nel qual caso la mia risposta è solitamente “La ringrazio, significa che sto svolgendo bene il mio lavoro e che i provvedimenti della legge operano nella direzione voluta”.
Come anticipato, in previsione dell’intervista, ho preparato una scheda riepilogativa da condividere con voi, dove sono elencati i punti salienti sugli incentivi fiscali all’acquisizione di beni strumentali ed i vari passaggi da tenere presente.”
Ancora un grazie per le delucidazioni e i consigli preziosi e…buon lavoro!
SCARICA LA SCHEDA RIEPILOGATIVA >>
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