Dal 7 giugno 2026 entra in vigore il nuovo quadro sugli obblighi di trasparenza retributiva, con reporting obbligatorio per i datori di lavoro con almeno 100 dipendenti secondo scadenze differenziate per fascia dimensionale.
La Direttiva UE 2023/970, recepita con decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio 2026, introduce un sistema articolato di obblighi proporzionali alla dimensione aziendale: alcuni scattano subito per tutti, altri seguono un calendario progressivo. Non si tratta solo di un adempimento di compliance: impatta i processi HR, il sistema retributivo variabile, la job architecture e i rapporti con le rappresentanze sindacali. In questo articolo trovi le soglie dimensionali, le scadenze differenziate, cosa si misura, quando scatta l’obbligo di intervento e come strutturare il percorso di adeguamento.
Indice
Cos’è il reporting sul gender pay gap e perché nasce ora
Il reporting periodico sul gender pay gap non è una novità assoluta in Europa, ma la Direttiva UE 2023/970 cambia radicalmente le regole del gioco: lo rende obbligatorio, sistematico e — soprattutto — sanzionato.
Il principio di base è quello già sancito dall’art. 157 del TFUE: a parità di lavoro o lavoro di pari valore deve corrispondere pari retribuzione. La differenza è che ora questo principio smette di essere una dichiarazione d’intenti e diventa verificabile, misurabile e difendibile in tribunale.
I dati di contesto: il divario è più ampio di quanto appare
Secondo ISTAT (report gennaio 2025, dati 2022), il gender pay gap in Italia sulla retribuzione oraria media si attesta al 5,6%. Un dato che può sembrare contenuto, ma che nasconde divari strutturali importanti:
• Nel settore privato il GPG sale al 15,9%
• Tra i dirigenti raggiunge il 30,8% (le donne guadagnano €34,5/ora, gli uomini €49,8/ora)
• Tra i laureati il divario è del 16,6%, quasi il triplo della media
A livello europeo, Eurostat rileva un GPG medio del 12,7% (2023): l’Italia appare virtuosa, ma la differenza dipende in parte dalla metodologia di calcolo e dalla maggiore incidenza del settore pubblico — dove griglie salariali fisse riducono il divario — sul dato aggregato.
La Direttiva nasce proprio per rendere il problema misurabile e affrontabile, con strumenti concreti per ogni dimensione aziendale.
Chi deve fare il reporting: le soglie dimensionali
Gli obblighi introdotti dalla Direttiva UE 2023/970 e dal decreto italiano di recepimento sono proporzionali alla dimensione aziendale e seguono un calendario progressivo. La soglia minima che attiva il reporting obbligatorio è 100 dipendenti, ma le scadenze operative variano significativamente in base alla fascia dimensionale: le grandi imprese partono dal 2026, le medie dal 2027, la fascia 100–149 con tempistiche più dilazionate. Sotto i 100 dipendenti, la rendicontazione è volontaria.
| Fascia aziendale | Tipo di obbligo | Prima scadenza | Periodicità |
|---|---|---|---|
| >250 dipendenti | Relazione completa | 7 giugno 2026 | Annuale |
| 150–249 dipendenti | Relazione completa | 7 giugno 2027 | Triennale |
| 100–149 dipendenti | Solo dati retributivi | Entro il 2031* | Triennale |
| <100 dipendenti | Volontario | — | — |
* Le scadenze precise per la fascia 100–149 dipendenti sono ancora in corso di definizione nell’iter parlamentare. Prima della pubblicazione verificare i termini aggiornati sul sito del Ministero del Lavoro: lavoro.gov.it
Aziende con oltre 250 dipendenti
Sono le prime coinvolte: devono produrre una relazione completa sul divario retributivo di genere con cadenza annuale, a partire dal 7 giugno 2026. Nessun periodo di adattamento: l’obbligo scatta con l’entrata in vigore del decreto.
Aziende tra 150 e 249 dipendenti
Hanno un anno di tempo in più: la prima relazione è attesa entro il 7 giugno 2027. La periodicità è triennale, ma la struttura del report è equivalente a quella delle grandi imprese.
Aziende tra 100 e 149 dipendenti
Obbligo più limitato: comunicazione dei dati retributivi per genere senza la redazione di una relazione strutturata completa. Scadenze ancora in fase di definizione nel testo definitivo del decreto.
Sotto i 100 dipendenti: volontario, ma con vantaggi
Le aziende sotto soglia sono esonerate dal reporting periodico. Tuttavia, adottarlo volontariamente offre vantaggi concreti: migliora il posizionamento ESG, rafforza l’employer branding nella fase di selezione e riduce il rischio di contenziosi futuri. In un mercato del lavoro sempre più attento all’equità, anticipare la trasparenza può diventare un vantaggio competitivo nella talent attraction.
Cosa si misura: gli indicatori del reporting
Il reporting non si limita al calcolo di un gap medio sulla retribuzione fissa. La Direttiva richiede una fotografia completa, che includa distribuzione, mediane e componenti variabili.
Retribuzione fissa e variabile
La rendicontazione deve includere la parte fissa della retribuzione e quella variabile — bonus, premi di risultato, indennità di turno, benefit monetizzabili. Proprio nel variabile si concentrano spesso le disparità più significative: premi assegnati con criteri non documentati, bonus collegati a ruoli con minore presenza femminile, indennità strutturalmente distribuite in modo asimmetrico.
Medie e mediane: perché contano entrambe
La media può essere distorta da pochi top earner. La Direttiva richiede esplicitamente anche la mediana e la distribuzione per quartili, proprio perché una media aggregata può nascondere il divario reale all’interno di specifiche categorie professionali.
Il concetto di “lavoro di pari valore”
Il nodo operativo più delicato. Il decreto italiano rimanda alla contrattazione collettiva e ai CCNL come riferimento per la comparabilità dei ruoli. Per le aziende multi-contratto o con posizioni non facilmente codificabili nei CCNL, è necessario costruire un sistema di job grading con criteri oggettivi e documentati.
Privacy e GDPR
La normativa non impone la pubblicazione di buste paga individuali. Tutti i dati sono aggregati per categoria professionale e genere. Nessun dipendente può conoscere lo stipendio nominativo di un collega specifico. Il responsabile degli adempimenti è il datore di lavoro o un suo delegato (tipicamente la funzione HR), che deve rispondere alle richieste dei lavoratori entro 2 mesi.
La soglia del 5%: quando scatta l’obbligo di intervento
Il 5% non è una multa automatica. È il trigger di un processo strutturato — la valutazione congiunta — che richiede un impegno organizzativo concreto e che molte aziende non hanno mai gestito.
Quando si supera il 5%
Se in una determinata categoria professionale comparabile il divario retributivo di genere supera il 5% e non è giustificato da criteri oggettivi, neutri rispetto al genere (esperienza, titolo di studio, responsabilità, performance documentata), scatta l’obbligo di avviare una valutazione congiunta con le rappresentanze sindacali.
Cos’è la valutazione congiunta
Non è un semplice report interno. È un audit partecipato: l’azienda e le RSU/sindacati analizzano insieme le cause del divario e definiscono misure correttive concrete. Il processo deve portare a risultati misurabili. Se dopo le misure correttive il divario persiste, la valutazione si ripete.
L’inversione dell’onere della prova
In caso di contenzioso legale, non è il lavoratore a dover dimostrare di essere vittima di discriminazione: è l’azienda a dover provare che il divario è giustificato da criteri oggettivi. Se l’azienda non ha rispettato gli obblighi di trasparenza, la violazione del principio di parità si presume per legge.
⚠️ Un gap medio aziendale sotto il 5% non esclude obblighi di intervento. Se in una singola categoria professionale il divario supera la soglia — anche con una media complessiva inferiore — scatta comunque la valutazione congiunta. La rendicontazione per categorie è quindi più critica del dato aggregato.
Cosa cambia già da giugno 2026 per tutte le aziende
Alcuni obblighi scattano subito, indipendentemente dalla dimensione aziendale. Anche le aziende con meno di 100 dipendenti devono adeguarsi su questi punti entro il 7 giugno 2026.
• Fascia retributiva obbligatoria negli annunci di lavoro: ogni offerta deve indicare la retribuzione iniziale o la fascia prevista prima del colloquio
• Divieto di chiedere la RAL precedente: vietato chiedere ai candidati informazioni sulla retribuzione percepita in precedenti esperienze lavorative
• Diritto del lavoratore ai dati medi: ogni dipendente può richiedere per iscritto la retribuzione media e mediana dei colleghi con lo stesso ruolo, suddivisa per genere — risposta entro 2 mesi
• Criteri retributivi accessibili internamente: l’azienda deve rendere accessibili i criteri con cui vengono determinati stipendi, aumenti, bonus e progressioni di carriera
• Divieto di ritorsioni: nessuna misura disciplinare o penalizzante per chi esercita i propri diritti in materia di trasparenza retributiva
ℹ️ Le aziende con meno di 100 dipendenti sono esonerate dal reporting periodico, ma non dagli obblighi sugli annunci di lavoro, dal divieto di chiedere la RAL precedente e dal diritto dei lavoratori ai dati retributivi medi. Questi si applicano a tutti i datori di lavoro dal 7 giugno 2026.
Come prepararsi: il percorso di adeguamento per le aziende
L’adeguamento alla pay transparency non è un progetto di compliance una tantum. Richiede una revisione strutturale dei sistemi retributivi e, in molti casi, la costruzione di una job architecture che probabilmente non esiste ancora nella forma richiesta dalla Direttiva.

Di seguito le fasi operative di un percorso di adeguamento strutturato.
Fase 1 — Analisi e fotografia
Raccogliere i dati retributivi disaggregati per genere, categoria professionale e componente (fissa + variabile). Calcolare il GPG su media e mediana per ogni categoria comparabile. Questo passaggio richiede spesso un lavoro di estrazione e pulizia dei dati dai sistemi paghe che le aziende non hanno mai fatto in questa forma.
Fase 2 — Job architecture
Definire o rivedere i livelli di ruolo e i criteri oggettivi di valutazione. Il CCNL da solo non è sufficiente per garantire la comparabilità richiesta dalla Direttiva, soprattutto per le posizioni manageriali e quelle non codificate nei contratti nazionali. Serve un sistema di job grading con fattori espliciti: complessità, responsabilità, competenze, esperienza.
Fase 3 — Gap analysis
Identificare le categorie con gap superiore al 5% e analizzarne le cause: composizione del team, differenze di seniority, distribuzione del variabile, inquadramento. Separare i divari strutturali (su cui intervenire) da quelli giustificati da criteri oggettivi (da documentare).
Fase 4 — Piano correttivo
Per le categorie con gap non giustificato: definire interventi concreti. Revisione della parte variabile, piani di carriera documentati, criteri di promozione espliciti. Il piano deve essere misurabile: la Direttiva non accetta dichiarazioni d’intenti senza scadenze e indicatori.
Fase 5 — Reporting e comunicazione
Predisporre il report nel formato previsto dalla normativa. Definire internamente il processo di risposta alle richieste dei lavoratori (entro 2 mesi). Formare i manager di linea sui nuovi diritti dei dipendenti e sulle modalità di comunicazione corrette.
Il collegamento con la certificazione di parità di genere (UNI/PdR 125:2022) è diretto: le aziende che l’hanno già adottata sono avanti, ma il perimetro degli obblighi introdotti dalla Direttiva è più ampio. Chi non ha ancora avviato un percorso strutturato può considerare la scadenza del 2026 come l’occasione per farlo con metodo.
Domande frequenti sulla pay transparency in Italia
Dal 7 giugno 2026 cosa devono fare le aziende con meno di 100 dipendenti?
Le aziende sotto i 100 dipendenti sono esonerate dal reporting periodico sul gender pay gap. Devono però rispettare gli obblighi che si applicano a tutti i datori di lavoro: indicare la fascia retributiva negli annunci di lavoro, non chiedere la RAL precedente ai candidati e rispondere entro 2 mesi alle richieste dei lavoratori sui dati retributivi medi.
Cosa succede se il gender pay gap supera il 5%?
Se il divario retributivo supera il 5% in una categoria professionale senza una giustificazione oggettiva, scatta l’obbligo di avviare una valutazione congiunta con le rappresentanze sindacali. L’azienda deve individuare le cause e definire misure correttive concrete. In caso di contenzioso, l’onere della prova si inverte: è l’azienda a dover dimostrare che il divario è giustificato.
Il reporting richiede di pubblicare gli stipendi dei singoli dipendenti?
No. La normativa non obbliga a rendere pubblici i cedolini individuali. Si tratta di dati aggregati per categoria professionale e genere, nel pieno rispetto del GDPR. Nessun dipendente può conoscere lo stipendio nominativo di un collega specifico.
Le aziende con 100–149 dipendenti hanno gli stessi obblighi delle grandi imprese?
No. Le aziende tra 100 e 149 dipendenti hanno obblighi più limitati: devono comunicare i dati retributivi per genere, ma senza redigere una relazione strutturata completa come quella richiesta alle aziende con oltre 150 dipendenti. Le scadenze precise per questa fascia sono in corso di definizione nel testo definitivo del decreto.
Quali sanzioni sono previste per chi non rispetta la normativa?
Il decreto attuativo prevede sanzioni amministrative da 1.000 a 50.000 euro. Nei casi più gravi — in particolare il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza — è prevista anche l’esclusione dagli appalti pubblici.
Fonti
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Comunicato CdM 5 febbraio 2026: lavoro.gov.it
• ISTAT — La struttura delle retribuzioni in Italia, Anno 2022 (pubblicato gennaio 2025): istat.it
• Commissione europea — Direttiva UE 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, 10 maggio 2023
• Eurostat — Gender pay gap statistics, 2023
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